Articolazioni degli uffici

L’Amministratore è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Grimani Buttari, rimane in carica tre anni e può essere rinnovato nella carica. La Fondazione Grimani Buttari ha facoltà di attribuire all’Amministratore, per lo svolgimento di tale carica, un’indennità che stabilirà di volta in volta. L’amministratore ha la legale rappresentanza della Fondazione e può nominare procuratori speciali per singoli o categorie di atti.

L’Amministratore:
– garantisce l’osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
– garantisce la piena e tempestiva attuazione da parte della Fondazione SOLIDARIETA’ 2008 tanto delle vincolanti indicazioni a contenuto puntuale quanto di quelle a contenuto generale fornite dalla Fondazione Grimani Buttari, ottemperando, in particolare, agli atti singoli di indirizzo su specifiche questioni nonché alle direttive, alle linee guida e ad ogni altra decisione adottata dalla Fondazione Grimani Buttari ai sensi dell’articolo 2, comma 5, che precede;
– per l’esercizio delle sue funzioni adotta formali deliberazioni e ne cura la relativa esecuzione o vigila che le stesse siano scrupolosamente eseguite se delegate;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– sorveglia sul buon andamento gestionale della fondazione;
– stipula i contratti e rappresenta in giudizio la Fondazione Solidarietà 2008;
– provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
– riferisce periodicamente al Consiglio di Amministra-zione della Fondazione Grimani Buttari sull’anda-mento della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento dell’Amministratore per periodi superiore a 30 giorni e in previsione di eventuali pregiudizi o danni alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà, per il periodo di assenza, di proceder alla nomina di un Amministratore supplente fissandone la relativa durata e poteri.
L’Amministratore ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può delegare, escluse le competenze di cui al successivo comma, le proprie attribuzioni nei limiti dell’ordinaria amministrazione.
In particolare:
–approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo, comprendente anche il programma di lavoro relativo all’esercizio successivo;
—redige il bilancio consuntivo entro il 31/05 di ogni anno;
—delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
—delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo Stato o in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
—delibera le modifiche dello statuto, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 7.
Le modifiche statutarie, per divenire definitive, al termine del suddetto iter, dovranno ottenere l’approvazione di cui al DPR n. 361/2000.
L’Amministratore non dovrà adottare deliberazioni, pena la nullità dell’atto, riguardanti interessi propri nei confronti dell’Ente.
Parimenti non dovrà adottare deliberazioni quando si tratti di interessi dei loro parenti o affini, sino al quarto grado, o del coniuge o quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi o interessi di stabilimenti da loro amministrati o di corpi morali di cui avessero una rappresentanza, o di persone con le quali fossero legati da vincoli di società di qualsiasi tipo o di associazione. Non potrà inoltre concorrere, direttamente né per interposta persona, a contratti di compra-vendita, di locazione e di appalto con l’Ente, salvo che si tratti di locazioni ovvero di compra-vendita ai pubblici incanti.
Le deliberazioni dell’Amministratore sono da lui sottoscritte e vengono conservate nell’archivio dell’Ente secondo le vigenti norme.

Organigramma